Art. 2.

      1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «1-bis. Le sezioni specializzate sono altresì competenti per tutte le azioni civili, comprese quelle di nullità e di risarcimento del danno, e per i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza, in relazione alla violazione delle norme a tutela della concorrenza di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, e agli articoli 81 e 82 del Trattato istitutivo della Comunità europea».

 

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      2. È fatta salva la competenza dei giudici presso cui sono pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, cause aventi per oggetto le materie di cui al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, introdotto dal comma 1 del presente articolo.